Cyberbullismo, denunciare si può. Ecco cosa fare

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E’ possibile denunciare un atto di cyberbullismo? Si. In Italia, il cyberbullismo, non è ancora configurato con un reato autonomo, ma sia il codice penale che il codice civile permettono di punire il cyberbullo, anche se minorenne.

Con il termine cyberbullismo, infatti, s’intendono le offese o le minacce commesse attraverso la Rete. Considerato che la fascia d’età più coinvolta nel fenomeno, secondo diverse statiche, è l’adolescenza e la pre-adolescenza e i canali di maggiore diffusione usati dal cyberbullo sono i social network, ad esempio Facebook, la vittima può difendersi dal punto di vista giuridico e soprattutto denunciare.

cyberbullismo avv bognanni A spiegare in quale tipo di reato può configurarsi il cyberbullismo e quali violazioni di legge comporta è l’avvocato Fabio Bognanni (nella foto), di Palermo. Se il fatto è commesso da un minore la pena è ridotta fino ad un terzo e non vuol dire che il reato non sussiste. La vittima deve denunciare e solo in questo modo potrà liberarsi dalle minacce del cyberbullo, che in ogni momento della giornata e in qualsiasi “luogo virtuale” lede la dignità altrui.

Ecco come e quale reati, riconducibili al cyberbullismo, è possibile denunciare, spiegati dall’avvocato Bognanni:

 CALUNNIA

Art. 368 c.p. Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Comma 2 La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

Comma 3 La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

Interesse protetto Tradizionalmente il delitto di calunnia si configura come plurioffensivo Bene giuridico tutelato è, a un tempo, sia la corretta amministrazione della giustizia, sia l’onore, ed eventualmente la libertà personale, del falsamente incolpato.

Procedibilità:  D’ufficio

SOSTITUZIONE DI PERSONA

Art. 494 Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. 

Interesse protetto Quanto all’oggetto giuridico interessato dalla norma, la Suprema Corte ha affermato che “Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell’articolo 494 c.p., è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome” (Cass. Pen., n. 46674/2007).

Procedibilità: D’ufficio 

INGIURIA

Art. 594 c.p. Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.
Comma 2 Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Comma 3 La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Comma 4  Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in  presenza di più persone.

Interesse protetto La norma penale in questione protegge il bene giuridico dell’onore, inteso come insieme dei valori originari propri della persona, contro uno specifico tipo di aggressione; viene punito l’attacco diretto alla dignità sociale che cade sotto la percezione della persona offesa.

Procedibilità: A querela di parte (entro 90 giorni)

Se il fatto è commesso da minore la pena è ridotta fino ad un terzo (art.65 c.p.); trattandosi di un reato per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, può essere concesso il perdono giudiziale (art. 169 c.p.); se commesso da minore ritenuto socialmente pericoloso, il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (artt. 224 commi 1 e 3).

DIFFAMAZIONE 

Art. 595 c.p. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Comma 2 Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Comma 3 Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Comma 4  Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Interesse tutelato Oggetto giuridico tutelato da questa norma è la reputazione personale intesa come il giudizio o la stima di cui l’individuo gode nell’ambiente sociale. Va precisato che la Cassazione ritiene che l’offesa alla reputazione non è circoscritta al solo ambito personale, ma può consistere nell’aggressione alla sfera del decoro professionale (Cass. Pen., n. 5945/1982).
Procedibilità: A querela di parte (entro 90 giorni)

VIOLENZA PRIVATA

 Art. 610 c.p. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Interesse tutelato Osserva la giurisprudenza che il delitto di violenza privata tende a garantire la libertà psichica dell’individuo, realizzandosi quando l’agente, con il suo comportamento violento e intimidatorio, eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, in modo da costringerlo a una certa azione, tolleranza od omissione.

Procedibilità: D’ufficio

ATTI PERSECUTORI – STALKING

Art. 612 bis c.p.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Comma 2 La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Comma 3 La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Interesse protetto Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame si ravvisa, in primo luogo, nella libertà morale, ovvero nella libertà di autodeterminazione dell’individuo. Inoltre, tale condotta delittuosa potrebbe ledere, una volta realizzatasi, la salute della vittima. In tale ipotesi, il bene protetto potrebbe essere individuato nella tutela della incolumità individuale. Pertanto, l’illecito de quo deve essere considerato un reato essenzialmente plurioffensivo.

Procedibilità: A querela di parte (entro 180 giorni). Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio

Ammonimento del Questore Fino a quando non è proposta la querela, per il reato di cui all’art.612 bis c.p., la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta ai sensi dellart. 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n°11. Il questore, assunte le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Lo invita, quindi, a tenere una condotta conforme alla legge e redige processo verbale. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito e la pena per il delitto di stalking è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

Se il fatto è commesso da minore la pena è ridotta fino ad un terzo (art. 65 c.p.); se commesso da minore ritenuto socialmente pericoloso, il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (artt. 224 commi 1 e 3); in caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno, può essere ordinata la libertà vigilata (art. 229 c.p.).

Se il fatto è commesso a danno di un minore la pena è aumentata fino alla metà.

ESTORSIONE

 Art. 629 c.p. Chiunque, mediante violenza o minaccia , costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Interesse protetto Si tratta di un reato comune, poiché può essere commesso da chiunque, e plurioffensivo poiché, pur essendo classificato tra i delitti contro il patrimonio, lede altresì l’interesse personale all’autodeterminazione e all’integrità fisica del soggetto passivo.

Procedibilità: D’ufficio

 FRODE INFORMATICA

Art. 640 ter c.p. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1,032.
Comma 2 La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Comma 3 La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante.

Interesse protetto Si osserva che la stessa rubrica dell’art. 640 ter,, nel fare un riferimento esplicito alla frode, evidenzia un collegamento con la fattispecie della truffa il cui oggetto di tutela è, indubbiamente, il patrimonio. Degno di nota è, inoltre, l’orientamento in base al quale la fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p. è posta a tutela di beni giuridici ulteriori rispetto al patrimonio, quali, in particolare, l’interesse alla riservatezza nel legittimo utilizzo dei sistemi informatici e telematici nonché l’interesse al regolare funzionamento del sistema.

Procedibilità: A querela di parte (entro 90 giorni), salvo che ricorra una delle circostanze previste dal secondo e terzo comma o un’altra circostanza aggravante

Se il fatto è commesso da minore la pena è ridotta fino ad un terzo (art. 65 c.p.); se commesso da minore ritenuto socialmente pericoloso, il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (artt. 224 commi 1 e 3); in caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno, può essere ordinata la libertà vigilata (art. 229 c.p.).

 MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE

Art. 660 c.p. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono,  per petulanza o per altro biasimevole motivo , reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a fino ad euro 516.

Interesse protetto In tema di molestia o disturbo alle persone, la norma dell’art. 660 c.p. mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l’offesa alla quiete.

Procedibilità: A querela di parte (entro 90 giorni).

Se il fatto è commesso da minore la pena è ridotta fino ad un terzo (art. 65 c.p.); trattandosi di un reato per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, può essere concesso il perdono giudiziale (art. 169 c.p.); se commesso da minore ritenuto socialmente pericoloso, il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (artt. 224 commi 1 e 3).

E’ proprio in questi giorni è stato chiesto a gran voce l’introduzione del reato autonomo per cyberbullismo e colmare così un vuoto normativo.

Intanto nel ddl 1261 all’ art. 6 si legge:

(Ammonimento) 1. Fino a quando non è stata proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale o 167 del codice di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Il ddl 1261 è il primo passo dal punto di vista normativo in Italia nei confronti del cyberbullismo, ciò significa che, se pur lentamente rispetto all’Europa, la strada verso la formazione, l’informazione e la punizione del fenomeno comincia a muore i primi passi, e che la cyber-vittima è riconosciuta come tale e il cyber-bullo assume una collocazione giuridica ben definita.

Un caso concreto di condanna “per cyberbullismo” nei confronti di due giovani è stato trattato dal giornalista Salvo Palazzolo sul quotidiano La Repubblica. Due ragazzi dovranno “pagare 10 mila euro di risarcimento (più le spese del legale) per aver creato nel 2009 un gruppo di discussione dai toni parecchio pesanti”, nei confronti di una ragazza. In questo caso è scattata la denuncia per diffamazione e il giudice del tribunale di Palermo ha condannato i due amministratori della pagina.

 

16 commenti su “Cyberbullismo, denunciare si può. Ecco cosa fare”

  1. Come di può, e se si può, denunciare un comportamento di cyberbullismo e di diffamazione pubblica su una chat telegram?

  2. [☆MYCUS☆] Xalkas Il Loquendista

    Si potrebbe denunciare anche direttamente in un tribunale qualunque violazione di qualunque legge in vigore in Italia.

  3. Salve, sono da diversi mesi tormentato da un ragazzino che cerca in tutti i modi di contattarmi mandandomi messaggi provocatori per avere una mia qualche reazione. Ho già contattato due volte una persona che conosciamo entrambi per fare da tramite e intirmargli di smetterla, ma dopo qualche settimana di pausa ritorna a scrivermi provocazioni. Oltre a bloccarlo ovunque cosa posso fare? Perché mi sta davvero stancando questa situazione e vorrei farlo smettere in modo definitivo.

  4. Francesco ferraro

    Buongiorno volevo segnalare a tutti i gruppi di vespisti x diffamazione 1 si chiama Alessandro pozzi Luca cofler di cui mi anno copiato la mia foto x usare di fare truffe e tutti i gruppi .lo voglio denunciare x diffamazione al mio nome voglio avere un risarcimento di 50.000€ al loro favore grazie

  5. sono una ragazza di 16 anni e da un bel po’ c’è un ragazzo in particolare che non fa altro che offendermi e insultarmi pesantemente in pubblico e su chat di gruppo dove io sono presente e non. sinceramente non riesco più a gestire la situazione e vorrei fare qualcosa per fermarlo, ovviamente le parole non sono bastate. in possesso di prove, come posso denunciarlo senza coinvolgere i miei genitori

    1. Ciao. La legge 71/17 tutela le vittime dal cyberbullismo e ti spiega come poter denunciare in maniera autonoma. Lo puoi segnalare al social e dunque puoi farne richiesta al garante per la privacy. Ti consiglio vivamente di leggere la norma e tutto sarà più chiaro!

  6. C’è una tipa che continua ad insultarmi su internet ed opera un vero e proprio stalking continuo online – è diventata un’ossessione. Premetto che vive in Inghilterra, posso comunque agire legalmente anche se non risiede in Italia? Grazie.

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