Non solo cyberbullismo ma anche bullismo, la nuova legge, già a partire dalla definizione dei fenomeni, mette in guardia dirigenti e personale scolastico sulle misure da adottare in ogni istituto.
La legge 17 maggio 2024, n. 70, entrata in vigore a giugno, integra la legge 71/17 e attraverso articoli e comma stabilisce nuovi obblighi per le scuole, primo tra tutti l’adozione di un “codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (leggere le definizioni dei fenomeni nel testo della legge) e l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio del quale faranno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore”.
Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, recepisce – si legge- nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e individua fra i docenti un referente (già in atto in tutte le scuole dalla precedente legge) con il compito di coordinare le relative iniziative, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche’ delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
Resta invariato l’obbligo di formare il personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche’ di ex studenti che abbiano gia’ operato all’interno dell’istituto scolastico in attivita’ di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.
la legge inserisce inoltre l’articolo 4 – bis che istituisce il servizio di sostegno psicologico agli studenti. “Le regioni – cita la Legge 70/24- possono adottare iniziative affinche’ sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalita’ degli studenti medesimi nonche’ di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.”
Una stretta arriva sul contrasto dei casi di bullismo e cyberbullismo che coinvolgono gli studenti iscritti in un istituto e “salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo e/o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti all’istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento.”
Il dirigente inoltre deve ‹‹informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilita’ genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l’eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi piu’ gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall’istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorita’ competenti anche per l’eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».
Infine tra le novità c’è l’istituzione della Giornata del rispetto, prevista il 20 gennaio ‹‹quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell’ambito dell’autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attivita’ didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attivita’ previste dalla presente legge. ››