Bullismo e cyberbullismo, la legge impone nuovi obblighi alla scuola

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Non solo cyberbullismo ma anche bullismo, la nuova legge, già a partire dalla definizione dei fenomeni, mette in guardia dirigenti e personale scolastico sulle misure da adottare in ogni istituto.

La legge 17 maggio 2024, n. 70, entrata in vigore a giugno, integra la legge 71/17 e attraverso articoli e comma stabilisce nuovi obblighi per le scuole, primo tra tutti l’adozione di un “codice interno per la prevenzione  e  il  contrasto  dei fenomeni del bullismo e del  cyberbullismo (leggere le definizioni dei fenomeni nel testo della legge) e  l’istituzione di  un  tavolo permanente di monitoraggio del quale faranno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore”.

Ogni istituto scolastico, nell’ambito della  propria  autonomia, recepisce – si legge- nel proprio regolamento di istituto le linee  di orientamento, anche con riferimento alle  procedure da adottare per la prevenzione e il  contrasto  del  bullismo  e  del cyberbullismo, e individua fra i docenti un referente (già in atto in tutte le scuole dalla precedente legge) con il compito di coordinare  le relative iniziative,  anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche’ delle associazioni e dei centri  di  aggregazione  giovanile  presenti  sul territorio.

Resta invariato l’obbligo di formare il personale scolastico, prevedendo la partecipazione   di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione  di un ruolo attivo degli studenti, nonche’ di ex  studenti  che  abbiano gia’ operato all’interno dell’istituto  scolastico  in  attivita’  di peer education, nella prevenzione e nel contrasto  del  cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione  dei minori coinvolti.

la legge inserisce inoltre l’articolo 4 – bis che istituisce il servizio di sostegno psicologico agli studenti. “Le  regioni – cita la Legge 70/24- possono adottare iniziative affinche’ sia  fornito  alle  istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche  tramite convenzione con gli uffici scolastici  regionali,  nei  limiti  delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un  servizio  di  sostegno psicologico agli studenti, al fine  di  favorire  lo  sviluppo  e  la formazione della personalita’  degli  studenti  medesimi  nonche’  di prevenire  fattori  di  rischio  o  situazioni  di   disagio,   anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.”

Una stretta arriva sul contrasto dei casi di bullismo e cyberbullismo che coinvolgono gli studenti iscritti in un istituto e “salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  dirigente scolastico che, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti  di bullismo e/o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti all’istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento.”

Il dirigente  inoltre deve ‹‹informare  tempestivamente  i genitori  dei  minori   coinvolti   o   i   soggetti   esercenti   la responsabilita’ genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori  medesimi,  anche  con l’eventuale  coinvolgimento  del  gruppo  costituente  la  classe  in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi piu’ gravi ovvero  se  si tratti di condotte reiterate e, comunque,  quando  le  iniziative  di carattere educativo adottate dall’istituzione scolastica non  abbiano prodotto esito  positivo,  il  dirigente  scolastico  riferisce  alle autorita’ competenti anche per l’eventuale attivazione  delle  misure rieducative di cui all’articolo 25 del regio decreto-legge 20  luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  maggio 1935, n. 835».

Infine tra le novità c’è l’istituzione della Giornata del rispetto, prevista il 20 gennaio  ‹‹quale  momento  specifico  di approfondimento delle  tematiche  del  rispetto  degli  altri,  della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica  e del contrasto di ogni forma di discriminazione e  prevaricazione.  Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e  grado,  nell’ambito  dell’autonomia  degli  istituti   scolastici, possono riservare adeguati spazi  per  lo  svolgimento  di  attivita’ didattiche volte a sensibilizzare gli alunni  sul  significato  della ricorrenza stessa e delle attivita’ previste dalla presente legge. ››

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